Art. 5.
(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto).

      1. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di DAE, entro il limite complessivo, ivi comprese le eventuali minori entrate, di 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, con particolare riferimento ai seguenti:

          a) mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo delle capitanerie di porto e della polizia municipale, mezzi aerei adibiti al

 

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soccorso e al trasporto degli infermi, nonché tutti i mezzi di soccorso del sistena di emergenza 118;

          b) poliambulatori del Servizio sanitario nazionale, ambulatori di medici di medicina generale convenzionati e strutture socio-sanitarie autorizzate;

          c) grandi scali e mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi;

          d) istituti penitenziari, istituti penali per i minori e centri di permanenza temporanea e assistenza;

          e) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali e grandi strutture commerciali e industriali;

          f) luoghi in cui si pratica attività ricreativa, ludica o sportiva, agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;

          g) strutture scolastiche e universitarie;

          h) farmacie.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 4.000.000 di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4.000.000 di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.